Art. 19

Provvedimenti provvisori e cautelari

In vigore dal 24 giu 2016
Provvedimenti provvisori e cautelari I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2016/1103 — Provvedimenti provvisori e cautelari | Portale Normativo