Art. 19
Provvedimenti provvisori e cautelari
In vigore dal 24 giu 2016
Provvedimenti provvisori e cautelari
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1103:oj#art-19