Art. 25

Validità formale della convenzione matrimoniale

In vigore dal 24 giu 2016
Validità formale della convenzione matrimoniale 1.   La convenzione matrimoniale è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo. 2.   Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione della convenzione prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti. Se, al momento della conclusione della convenzione, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. Se, al momento della conclusione della convenzione, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti. 3.   Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi impone requisiti formali supplementari, si applicano tali requisiti.
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