Art. 27

Ambito della legge applicabile

In vigore dal 24 giu 2016
Ambito della legge applicabile La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro: a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante e dopo il matrimonio; b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra; c) la responsabilità di un coniuge per le passività e i debiti dell'altro coniuge; d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei coniugi o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni; e) lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni; f) gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi; g) la validità sostanziale di una convenzione matrimoniale.
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Art. 27 Regolamento (UE) 2016/1103 — Ambito della legge applicabile | Portale Normativo