Art. 23

Elusione

In vigore dal 8 giu 2016
Elusione 1.   L'applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o loro parti, se le misure in vigore sono eluse. 2.   Dazi compensativi non superiori al dazio compensativo residuo istituito a norma dell', paragrafo 2, possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali nei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore sono eluse. 3.   Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l'Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l'Unione che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione. Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l'altro: a) le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali; b) la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi; c) la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell'Unione attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti. 4.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3. L'apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell', paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un'inchiesta. Le inchieste sono svolte dalla Commissione. Essa può essere assistita dalle autorità doganali e l'inchiesta si conclude entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell', paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni procedurali del presente regolamento relative all'apertura e allo svolgimento delle inchieste. 5.   Non sono soggette alla registrazione a norma dell', paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. 6.   Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi del paragrafo 3. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure. Tali esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi. Ove ricorrano le condizioni di cui all', le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure. 7.   A condizione che sia trascorso almeno un anno dall'estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un'esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell'estensione delle misure. Tale riesame è eseguito in conformità delle disposizioni dell', paragrafo 1, applicabili ai riesami a norma dell'. 8.   Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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