Art. 22

Disposizioni generali in materia di riesami e di restrizioni

In vigore dal 8 giu 2016
Disposizioni generali in materia di riesami e di restrizioni 1.   Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma degli . I riesami effettuati a norma degli si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli sono conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura. I riesami effettuati a norma dell' si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma dell' è avviato mentre è in corso un riesame a norma dell' nell'ambito degli stessi procedimenti, il riesame a norma dell' si conclude alla scadenza di cui sopra per il riesame a norma dell'. Se l'inchiesta non è completata entro i termini indicati nel secondo, terzo e quarto comma, le misure possono: a) giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma dell'; b) giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma degli parallelamente nel caso in cui l'inchiesta a norma dell' era stata avviata mentre era in corso un riesame a norma dell' nell'ambito degli stessi procedimenti, o nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo; oppure c) essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma degli . Un avviso annunciante la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   La Commissione avvia i riesami a norma degli . La Commissione decide se avviare o no i riesami a norma dell' secondo la procedura consultiva prevista all', paragrafo 2. La Commissione fornisce inoltre informazioni agli Stati membri una volta che un operatore o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'avvio di un riesame a norma degli e la Commissione ne abbia completato l'analisi o una volta che la Commissione abbia essa stessa stabilito che la necessità di mantenere in vigore le misure dovrebbe essere riesaminata. 3.   Secondo l'esito del riesame, le misure, secondo la procedura di esame prevista dall', paragrafo 3, sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma dell' oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma degli . 4.   Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non nel paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti ai procedimenti e di conseguenza possono essere soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese stesso a norma del presente articolo. 5.   Qualora sia in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto all', il riesame a norma dell' verte anche sulle circostanze di cui all'. 6.   In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma degli articoli da 18 a 21, la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto degli .
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