Art. 20
Riesami accelerati
In vigore dal 8 giu 2016
Riesami accelerati
Qualsiasi esportatore le cui esportazioni siano soggette a un dazio compensativo definitivo, ma che non sia stato individualmente indagato nel corso dell'inchiesta originale per motivi diversi dal rifiuto a collaborare con la Commissione ha diritto, a richiesta, di essere sottoposto a riesame accelerato affinché la Commissione possa tempestivamente stabilire un'aliquota individuale per il dazio compensativo ad esso applicabile.
La Commissione avvia tale riesame dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.
Storico versioni
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