Art. 15

Imposizione di dazi definitivi

In vigore dal 8 giu 2016
Imposizione di dazi definitivi 1.   Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell', la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, istituisce un dazio compensativo definitivo. Se sono in vigore dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura almeno un mese prima della loro scadenza. Non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione. L'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione. 2.   Il dazio compensativo viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione, sulle importazioni di prodotti che secondo gli accertamenti effettuati sono oggetto di sovvenzioni e causano pregiudizio, indipendentemente dalla loro fonte, fatte salve quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, il nome del paese fornitore interessato. 3.   Se la Commissione ha svolto un'inchiesta limitata a norma dell', il dazio compensativo applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all', ma che non sono stati inclusi nell'esame, non supera la media ponderata dell'importo delle sovvenzioni compensabili stabilito per le parti incluse nel campione. Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all'. Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori per i quali è stato calcolato un importo individuale di sovvenzione, a norma dell'.
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