Art. 14
Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure
In vigore dal 8 giu 2016
Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure
1. In caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
3. I procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che l'importo delle sovvenzioni compensabili è minimo, in conformità del paragrafo 5, oppure se il volume, effettivo o potenziale, delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili.
4. Per i procedimenti avviati a norma dell', paragrafo 11, il pregiudizio si considera di norma trascurabile quando la quota di mercato delle importazioni è inferiore agli importi indicati nell', paragrafo 9. Per quanto riguarda le inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, il volume delle importazioni sovvenzionate si considera trascurabile se è inferiore al 4 % del totale delle importazioni del prodotto simile nell'Unione, a meno che le importazioni da paesi in via di sviluppo aventi quote inferiori al 4 % siano collettivamente superiori al 9 % del totale delle importazioni nell'Unione del prodotto simile.
5. L'importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem, tranne nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, per cui il limite di irrilevanza delle sovvenzioni è il 2 % ad valorem, fermo restando che deve essere chiusa solo l'inchiesta qualora l'importo delle sovvenzioni compensabili sia inferiore al limite d'irrilevanza per singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e possono essere sottoposti a ulteriori inchieste nel corso di successivi esami svolti nei confronti del paese interessato ai sensi degli .
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