Art. 7

Misure provvisorie

In vigore dal 8 giu 2016
Misure provvisorie 1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora: a) sia stato avviato un procedimento a norma dell'; b) sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell', paragrafo 10; c) sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione; e d) l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. 2.   L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. 3.   I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati nell'Unione è subordinata alla costituzione di tale garanzia. 4.   La Commissione adotta le misure provvisorie secondo la procedura di cui all', paragrafo 4. 5.   Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio provvisorio antidumping. 6.   I dazi provvisori sono imposti per un periodo di sei mesi e possono essere prorogati di tre mesi oppure possono essere imposti per un periodo di nove mesi. Possono tuttavia essere prorogati, o imposti per un periodo di nove mesi, unicamente se gli esportatori che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in oggetto lo richiedono o non fanno obiezione alla relativa notificazione della Commissione.
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