Art. 9
Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi
In vigore dal 8 giu 2016
Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi
1. In caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
3. Per i procedimenti avviati a norma dell', paragrafo 9, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all', paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione, a condizione che sia chiusa unicamente l'inchiesta quando il margine è inferiore al 2 % per i singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e che possono essere sottoposti ad un'ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per il paese interessato a norma dell'.
4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell', la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza.
L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.
5. Il dazio antidumping è istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento.
Il regolamento che istituisce misure antidumping fissa il dazio per ciascun fornitore, oppure, qualora ciò non sia possibile, per il paese fornitore interessato. I fornitori che sono giuridicamente distinti da altri fornitori o che sono giuridicamente distinti dallo Stato possono comunque essere considerati come un'unica entità ai fini della fissazione del dazio. Per l'applicazione del presente comma, si può tener conto di fattori quali l'esistenza di collegamenti strutturali o societari tra i fornitori e lo Stato o tra fornitori, il controllo o un'influenza sostanziale dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione, o la struttura economica del paese fornitore.
6. Se la Commissione ha svolto un'inchiesta limitata a norma dell', il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all', ma che non sono stati inseriti nell'inchiesta, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale per tali parti sia determinato sulla base dell', paragrafi da 1 a 6, o dell', paragrafo 7, lettera a).
Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'.
Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'.
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