Art. 15

Procedura di comitato

In vigore dal 8 giu 2016
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l' dello stesso. 5.   A norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta per l'adozione di misure definitive a norma del paragrafo 3 del presente articolo o per decidere in merito all'apertura o non apertura di riesami in previsione della scadenza a norma dell', paragrafo 6, del presente regolamento, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza semplice dei membri del comitato. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui non si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda almeno un quarto dei membri del comitato. 6.   Il comitato può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. Gli Stati membri possono richiedere informazioni e scambiare opinioni in seno al comitato o direttamente con la Commissione.
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Procedura di comitato (Art. 15 Regolamento (UE) 2016/1036) — Testo vigente | Portale Normativo