Art. 4

Definizione di industria dell'Unione

In vigore dal 8 giu 2016
Definizione di industria dell'Unione 1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per «industria dell'Unione» il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell', paragrafo 4, della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia: a) qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di dumping, l'espressione «industria dell'Unione» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori; b) in circostanze eccezionali, il territorio dell'Unione può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati competitivi e i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se: i) i produttori di detto mercato vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato; e ii) la domanda su detto mercato non è soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nell'Unione. In tal caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere riconosciuta anche se una parte notevole dell'industria totale dell'Unione non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in tale mercato isolato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato. 2.   Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora: a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta; b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, detto produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che uno controlli l'altro quando il primo è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo. 3.   Qualora per industria dell'Unione si intendano i produttori di una determinata regione, gli esportatori hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell' riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l'interesse dell'Unione alle misure, occorrerà attribuire una particolare importanza all'interesse della regione. Se non è offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell', paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio dell'Unione In tal caso, i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori. 4.   Al presente articolo si applicano le disposizioni dell', paragrafo 8.
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