Art. 6
Inchiesta
In vigore dal 8 giu 2016
Inchiesta
1. Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, avvia un'inchiesta a livello dell'Unione. Taleinchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente.
Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'avvio del procedimento.
Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.
2. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antidumping hanno almeno 30 giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese esportatore. Il termine di 30 giorni può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che li riguardino, per chiedere tale proroga.
3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste.
Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.
Quando tali informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se tali informazioni sono riservate è comunicato un riassunto non riservato.
4. La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, in particolare presso gli importatori, gli operatori commerciali ed i produttori dell'Unione e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevatoobiezioni.
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione.
Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.
5. Le parti interessate, che si sono manifestate a norma dell', paragrafo 10, sono sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere coinvolte dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
6. Gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del governo dei paesi esportatori e i denuncianti, che si siano manifestati a norma dell', paragrafo 10, e che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi con le controparti, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.
Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti.
Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi.
Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.
7. I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell', paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell' e siano utilizzate nell'inchiesta.
Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.
8. Salvo nei casi di cui all', l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le risultanze deve essere accertata con la massima accuratezza.
9. Per i procedimenti avviati a norma dell', paragrafo 9, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli o 9.
Storico versioni
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