Art. 19
Riservatezza
In vigore dal 8 giu 2016
Riservatezza
1. Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.
2. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte. In tali circostanze eccezionali, devono essere comunicati i motivi di tale impossibilità.
3. Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.
4. Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte delle autorità dell'Unione, di informazioni generali, e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni adottate in forza del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova su cui le autorità dell'Unione si sono basate, qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d'impresa non siano rivelati.
5. La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.
Tale disposizione non osta all'utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di altre inchieste relativamente al prodotto in questione nell'ambito dello stesso procedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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