Art. 3

Accertamento di un pregiudizio

In vigore dal 8 giu 2016
Accertamento di un pregiudizio 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo. 2.   L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo: a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell'Unione; e b) dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. 3.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell'Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria dell'Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 4.   Se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che: a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all', paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell'Unione simile. 5.   L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni; l'entità del margine di dumping effettivo; la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito e dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nell'Unione; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 6.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria dell'Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che tale incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale. 7.   Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono esaminati anche i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria dell'Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a tale proposito comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping; la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi; le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e dell'Unione nonché la concorrenza tra gli stessi;egli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni e di produttività. 8.   L'effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono valutati in relazione alla produzione del gruppo e della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni. 9.   L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio materiale deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente. Per accertare l'esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio, sono presi in considerazione, tra l'altro, i seguenti fattori: a) un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni; b) l'esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nell'Unione, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento; c) il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni; d) la situazione delle scorte dei prodotti soggetti all'inchiesta. Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma dalla totalità dei fattori considerati si conclude che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali, se non venissero adottate misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio.
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