Art. 1
Principi
In vigore dal 8 giu 2016
Principi
1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell'Unione causi un pregiudizio.
2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione nell'Unione è inferiore ad un prezzo comparabile di un prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali.
3. Il paese esportatore è di norma il paese d'origine. Esso, tuttavia, può essere un paese intermedio, salvo quando i prodotti transitano semplicemente in tale paese oppure non sono ivi fabbricati o il loro prezzo in tale paese non è comparabile.
4. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.
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