Art. 12
Assorbimento
In vigore dal 8 giu 2016
Assorbimento
1. Se l'industria dell'Unione o un'altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originaria e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nell'Unione, la Commissione può riaprire l'inchiesta per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata abbia presentato informazioni sufficienti a giustificare la riapertura dell'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi.
L'inchiesta può anche essere riaperta, alle condizioni indicate nel primo comma, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.
2. Durante l'inchiesta in forza del presente articolo, gli esportatori, gli importatori e i produttori dell'Unione, hanno la possibilità di chiarire la situazione relativa ai prezzi di rivendita e ai successivi prezzi di vendita e, qualora si concluda che la misura avrebbe dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell', i prezzi all'esportazione sono rivalutati a norma dell' e i margini di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all'esportazione così ottenuti. Se si ritiene che le condizioni di cui all', paragrafo 1, ricorrano a causa del calo dei prezzi all'esportazione, intervenuto dopo il periodo dell'inchiesta originaria e prima o dopo l'istituzione delle misure, i margini di dumping possono essere ricalcolati per tener conto della diminuzione dei prezzi all'esportazione.
3. Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, può modificare le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione. L'importo del dazio antidumping istituito a norma del presente articolo non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito.
4. Le disposizioni pertinenti dell' e dell' si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro sei mesi dalla data di apertura. Tali nuove inchieste si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla loro apertura.
Qualora la nuova inchiesta non si concluda entro i termini di cui al primo comma, i dazi rimangono invariati. Un avviso che rende noto il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. A norma del presente articolo, le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se informazioni complete sui valori normali modificati, debitamente comprovate, sono comunicate alla Commissione entro i termini fissati nell'avviso di apertura dell'inchiesta. Qualora l'inchiesta implichi un riesame dei valori normali, le importazioni possono essere sottoposte a registrazione, a norma dell', paragrafo 5, in attesa dell'esito dell'inchiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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