Art. 4

Trasmissione dei documenti di verifica

In vigore dal 2 giu 2016
Trasmissione dei documenti di verifica Gli importatori di apparecchiature trasmettono il documento di verifica di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, avvalendosi dello strumento di comunicazione messo a disposizione ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014, entro il 31 marzo di ogni anno, per il precedente anno civile e indicano nello strumento le conclusioni dell'organismo di controllo circa il grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti.
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