Art. 3
Verifica
In vigore dal 2 giu 2016
Verifica
1. L'organismo di controllo indipendente di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 517/2014, verifica la documentazione e la dichiarazione di conformità dell'importatore delle apparecchiature:
a)
la coerenza della o delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione con le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei punti 11, 12 e 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014;
b)
l'esattezza e la completezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità e nella relativa documentazione, sulla base dei registri dell'impresa relativi alle operazioni in questione;
c)
se un importatore di apparecchiature fa riferimento a un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, la disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni raffrontando i dati del registro di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 con i documenti che attestano l'immissione sul mercato;
d)
se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, e successivamente sono stati esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, l'esistenza di una dichiarazione da parte dell'impresa che immette gli idrofluorocarburi sul mercato ai sensi dell', paragrafo 2, lettera d), per i quantitativi corrispondenti.
2. L'organismo di controllo indipendente rilascia un documento di verifica contenente le sue conclusioni in seguito alla verifica effettuata ai sensi del paragrafo 1. Tale documento contiene un'indicazione del grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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