Art. 2

Documentazione

In vigore dal 2 giu 2016
Documentazione 1.   Per ogni immissione sul mercato, i fabbricanti di apparecchiature caricate con idrofluorocarburi nell'Unione conservano la seguente documentazione di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014: a) la dichiarazione di conformità; b) un elenco che riporta le apparecchiature e il tipo e la quantità totale in chilogrammi per tipo di idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature; questo elenco non è necessario se il produttore può dimostrare che gli idrofluorocarburi erano già stati immessi in commercio prima del caricamento; c) se gli idrofluorocarburi sono stati forniti da un'altra impresa nell'Unione, la bolla di consegna o la fattura per gli idrofluorocarburi in questione precedentemente immessi sul mercato dell'Unione; d) se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono importati e immessi in libera pratica nell'Unione dal fabbricante delle apparecchiature prima di caricare le apparecchiature, i relativi documenti doganali che dimostrano che il quantitativo di idrofluorocarburi contenuto nelle apparecchiature è stato immesso in libera pratica nell'Unione; e) se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono importati dal fabbricante, ma non sono immessi in libera pratica nell'Unione prima di caricare le apparecchiature, la prova che le procedure doganali pertinenti per l'immissione in libera pratica dei quantitativi di idrofluorocarburi sono state espletate quando l'apparecchiatura in questione viene immessa sul mercato; f) se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono prodotti dal fabbricante delle apparecchiature e caricati nelle sue apparecchiature nell'Unione, un documento che attesti il quantitativo di idrofluorocarburi contenuto nelle apparecchiature. 2.   Gli importatori di apparecchiature conservano i documenti di seguito elencati di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 per le apparecchiature oggetto di una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica nell'Unione: a) la dichiarazione di conformità; b) un elenco delle apparecchiature immesse in libera pratica che riporti le seguenti informazioni: i) le informazioni del modello; ii) il numero di unità per modello; iii) l'individuazione del tipo di idrofluorocarburi contenuto in ciascun modello; iv) il quantitativo di idrofluorocarburi in ciascuna unità arrotondato al grammo più vicino; v) la quantità totale di idrofluorocarburi in chilogrammi o in tonnellate di CO2 equivalente; c) la dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica delle apparecchiature nell'Unione; d) se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, e successivamente esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, una bolla di consegna o una fattura, nonché una dichiarazione dell'impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato, che attesti che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell'Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell'esportazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e del punto 5C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (2).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:879:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo