Art. 1
Dichiarazione di conformità
In vigore dal 2 giu 2016
Dichiarazione di conformità
1. Gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi («apparecchiature») elaborano la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014, utilizzando il modello di cui all'allegato I del presente regolamento. La dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale del fabbricante o dell'importatore delle apparecchiature.
2. Nel caso di importazioni delle apparecchiature di cui all', l'importatore garantisce che una copia della dichiarazione di conformità sia messa a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione doganale relativa all'immissione in libera pratica nell'Unione.
3. Una dichiarazione di conformità può riferirsi solo ad un'autorizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 se l'autorizzazione è debitamente registrata nel registro istituito a norma dell'articolo 17 di tale regolamento.
Storico versioni
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