Art. 8
Sistemi di classe B
In vigore dal 27 mag 2016
Sistemi di classe B
Gli Stati membri provvedono affinché funzionalità, prestazioni e interfacce dei sistemi di classe B restino come attualmente specificato, fatta eccezione per le modifiche necessarie a mitigare difetti connessi alla sicurezza di tali sistemi.
Storico versioni
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