Art. 9
Progetti finanziati dalla UE
In vigore dal 27 mag 2016
Progetti finanziati dalla UE
1. L’ETCS è installato nei progetti di infrastrutture ferroviarie che ricevono un sostegno finanziario dai fondi europei quando:
1)
la parte «protezione del treno» di un sottosistema CCS viene installata per la prima volta; oppure
2)
la parte «protezione del treno» di un sottosistema CCS già in servizio viene ristrutturata, nei casi in cui la ristrutturazione modifichi le funzioni o le prestazioni del sottosistema.
2. La Commissione può concedere una deroga all’obbligo di cui ai paragrafi precedenti quando il segnalamento è rinnovato su sezioni brevi (meno di 150 km) e discontinue di una linea e purché l’ETCS sia installato:
—
entro i 5 anni successivi al completamento del progetto; oppure
—
se è precedente, entro la data in cui la sezione della linea viene collegata a un’altra linea attrezzata con l’ETCS.
3. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un fascicolo contenente un’analisi economica del progetto che dimostri il sostanziale vantaggio economico e/o tecnico di una messa in servizio dell’ERTMS alla data più prossima tra le due indicate al paragrafo precedente invece che nel corso del progetto finanziato dall’UE.
4. La Commissione esamina il fascicolo nonché le misure proposte dallo Stato membro e comunica il risultato di tale esame al comitato di cui all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE. Se la Commissione concede una deroga, lo Stato membro provvede affinché l’ERTMS sia installato entro la data più prossima tra le due indicate al paragrafo 2.
5. Tale deroga non impedisce l’applicazione dei punti 7.3.2.1, 7.3.2.2 e 7.3.2.3 della decisione 2012/88/UE,
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