Art. 10
Rettifica degli errori
In vigore dal 27 mag 2016
Rettifica degli errori
Se vengono individuati errori che non consentono al sistema di fornire un servizio regolare, l’Agenzia pubblica quanto prima le rispettive soluzioni, nonché la valutazione del loro impatto sulla compatibilità e la stabilità dell’ERTMS applicato. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’Agenzia invia alla Commissione un parere tecnico sullo stato dei rilievi registrati nella banca dati delle Richieste di modifica dell’ERTMS. La Commissione, assistita dal comitato di cui all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, esamina tale parere tecnico. Come stabilito all’, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE, se detti errori non giustificano una revisione immediata, la Commissione può raccomandare che il parere tecnico sia utilizzato in attesa della revisione della STI.
Storico versioni
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