Art. 6
Attuazione
In vigore dal 27 mag 2016
Attuazione
1. I fornitori e il richiedente dell’autorizzazione di messa in servizio garantiscono che tutte le apparecchiature di cui all’, paragrafo 1, destinati all’utilizzo nelle reti di cui all’, paragrafo 3, siano conformi alla STI di cui all’allegato del presente regolamento.
2. Gli organismi notificati garantiscono che i certificati basati sulla STI di cui all’allegato del presente regolamento, in particolare le disposizioni di cui al punto 6, siano rilasciati nel rispetto delle proprie responsabilità conformemente agli della direttiva 2008/57/CE.
3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza garantiscono, nel rispetto delle proprie responsabilità di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che tutte le apparecchiature di cui all’ messe in servizio nel proprio territorio siano conformi alla STI di cui all’allegato del presente regolamento.
4. Conformemente alla sezione 7 dell’allegato, gli Stati membri predispongono un piano nazionale di implementazione che illustri gli interventi che intendono effettuare per soddisfare la presente STI e definisca le tappe da seguire per implementare sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» pienamente interoperabili.
5. Gli Stati membri inviano i rispettivi piani nazionali di implementazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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