Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 27 mag 2016
Campo di applicazione
1. La STI si applica a tutti i sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati di «controllo-comando e segnalamento a terra» e «controllo-comando e segnalamento di bordo» del sistema ferroviario quali definiti ai punti 2.3 e 2.4 dell’allegato II della direttiva 2008/57/CE.
2. La STI non si applica agli attuali sottosistemi di «controllo-comando e segnalamento a terra» e «controllo-comando e segnalamento di bordo» del sistema ferroviario già in servizio su tutta o parte della rete ferroviaria degli Stati membri il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento, a meno che il sottosistema non sia oggetto di rinnovo o ristrutturazione ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2008/57/CE e della sezione 7 dell’allegato.
3. La STI si applica alle seguenti reti:
a)
la rete del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, come definita nell’allegato I, punto 1.1, della direttiva 2008/57/CE;
b)
la rete del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, come definita nell’allegato I, punto 2.1, della direttiva 2008/57/CE;
c)
le altre parti della rete dell’intero sistema ferroviario nell’Unione, a seguito dell’estensione del campo di applicazione di cui all’allegato I, punto 4, della direttiva 2008/57/CE,
ad esclusione dei casi di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE.
4. Il campo di applicazione tecnico e geografico della STI figura ai punti 1.1 e 1.2 dell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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