Art. 3

Punti in sospeso e casi specifici

In vigore dal 27 mag 2016
Punti in sospeso e casi specifici 1.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli organismi designati, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, ad espletare la valutazione e le procedure di verifica della conformità riguardo: a) ai punti in sospeso di cui all’allegato G; b) ai casi specifici di cui al punto 7.6.2 dell’allegato. 2.   Se uno Stato membro ha già trasmesso queste informazioni in conformità a precedenti decisioni della Commissione, si ritiene che esso abbia ottemperato a tale obbligo.
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