Art. 6
Altre informazioni da comunicare sugli OTF
In vigore dal 25 mag 2016
Altre informazioni da comunicare sugli OTF
Oltre alle informazioni previste all', il gestore dell'OTF comunica all'autorità competente le informazioni seguenti:
(a)
se un'altra impresa di investimento è impiegata per svolgere market making nell'OTF su base indipendente a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE;
(b)
descrizione dettagliata del modo e delle situazioni in cui l'esecuzione degli ordini nell'OTF è realizzata su base discrezionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;
(c)
norme, procedure e protocolli per dirigere gli interessi di negoziazione di un membro o partecipante al di fuori dei sistemi dell'OTF;
(d)
descrizione dell'impiego della negoziazione matched principal conformemente all'articolo 20, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE;
(e)
norme e procedure per garantire l'osservanza degli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE per le operazioni concluse nell'OTF, laddove il gestore sia tenuto ad applicare tali norme in relazione agli utenti dell'OTF.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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