Art. 8
Modifiche rilevanti
In vigore dal 25 mag 2016
Modifiche rilevanti
1. Il gestore trasmette all'autorità competente una descrizione della modifica rilevante delle informazioni precedentemente comunicate a norma del presente regolamento che risulterebbe pertinente ai fini della valutazione della conformità del gestore alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014.
2. Il gestore trasmette all'autorità competente informazioni nuove che rettificano, aggiornano o precisano informazioni precedentemente comunicate a norma del presente regolamento senza includervi necessariamente le informazioni di carattere minimo o prettamente tecnico che non risulterebbero pertinenti ai fini della valutazione della conformità del gestore alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014.
3. Oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, l'impresa di investimento o il gestore del mercato autorizzati a norma della direttiva 2004/39/CE a gestire un MTF operativo alla data di applicazione del presente regolamento trasmettono all'autorità competente una descrizione delle modifiche rilevanti delle informazioni sull'MTF precedentemente comunicate all'autorità competente a norma di detta direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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