Art. 8

Modifiche rilevanti

In vigore dal 25 mag 2016
Modifiche rilevanti 1.   Il gestore trasmette all'autorità competente una descrizione della modifica rilevante delle informazioni precedentemente comunicate a norma del presente regolamento che risulterebbe pertinente ai fini della valutazione della conformità del gestore alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014. 2.   Il gestore trasmette all'autorità competente informazioni nuove che rettificano, aggiornano o precisano informazioni precedentemente comunicate a norma del presente regolamento senza includervi necessariamente le informazioni di carattere minimo o prettamente tecnico che non risulterebbero pertinenti ai fini della valutazione della conformità del gestore alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014. 3.   Oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, l'impresa di investimento o il gestore del mercato autorizzati a norma della direttiva 2004/39/CE a gestire un MTF operativo alla data di applicazione del presente regolamento trasmettono all'autorità competente una descrizione delle modifiche rilevanti delle informazioni sull'MTF precedentemente comunicate all'autorità competente a norma di detta direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:824:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo