Art. 9
Formato della descrizione
In vigore dal 25 mag 2016
Formato della descrizione
1. Nel trasmettere all'autorità competente, a norma del presente regolamento, la descrizione del funzionamento dell'MTF o OTF che gestisce, il gestore vi inserisce riferimenti precisi rispondenti ai requisiti del modello riportato nella tabella 1 dell'allegato.
2. Nella comunicazione delle informazioni prescritte dal presente regolamento il gestore inserisce i riferimenti alle regole applicabili dell'MTF o dell'OTF che gestisce, agli accordi o contratti con i partecipanti o i terzi pertinenti e alle procedure e politiche interne.
3. Il gestore trasmette all'autorità competente le informazioni prescritte dal presente regolamento in formato elettronico.
4. Il gestore che trasmette le informazioni prescritte dal presente regolamento:
(a)
attribuisce un numero di riferimento unico a ciascun documento presentato;
(b)
provvede a che le informazioni comunicate indichino chiaramente a quale requisito specifico del presente regolamento fanno riferimento e specifichino in quale documento sono contenute indicando il numero di riferimento unico che lo identifica;
(c)
provvede a indicare se un dato requisito prescritto dal presente regolamento non si applica e a spiegarne il motivo;
(d)
trasmette le informazioni nel formato previsto alla tabella 1 dell'allegato.
5. Laddove la descrizione sia trasmessa nel contesto di una domanda di autorizzazione, il soggetto che chiede l'autorizzazione a prestare più di un servizio allo stesso tempo presenta una domanda che indica chiaramente i servizi cui si applicano le informazioni comunicate. Laddove lo stesso documento sia considerato pertinente per varie domande di autorizzazione, ai fini della comunicazione delle informazioni nel formato previsto alla tabella 1 dell'allegato lo stesso numero di riferimento è usato per la presentazione dello stesso documento nel quadro delle diverse domande.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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