Art. 4
Informazioni da comunicare sugli MTF già operativi
In vigore dal 25 mag 2016
Informazioni da comunicare sugli MTF già operativi
L'impresa di investimento o il gestore del mercato autorizzati, a norma dell' della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), a gestire un MTF già operativo alla data di applicazione del presente regolamento comunica le informazioni previste agli laddove siano necessarie:
(a)
per rettificare, aggiornare o precisare le informazioni che il gestore ha precedentemente comunicato all'autorità competente;
(b)
per dimostrare la conformità agli obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 che non si applicavano all'MTF prima dell'applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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