Art. 3
Altre informazioni da comunicare sugli MTF
In vigore dal 25 mag 2016
Altre informazioni da comunicare sugli MTF
Oltre alle informazioni previste all', il gestore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni relative agli obblighi imposti dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE:
(a)
descrizione dei dispositivi approntati e dei sistemi applicati per gestire i rischi ai quali è esposto, identificare tutti i rischi che possano comprometterne il funzionamento e prendere misure efficaci per attenuare tali rischi;
(b)
descrizione dei dispositivi applicati per agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito del sistema che gestisce;
(c)
tenuto conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse sul mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali il gestore è esposto, indicazione delle risorse finanziarie considerate sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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