Art. 1
Definizioni
In vigore dal 25 mag 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) «gestore»:
(a)
l'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione (MTF);
(b)
l'impresa di investimento che gestisce un sistema organizzato di negoziazione (OTF);
(c)
il gestore del mercato che gestisce un MTF;
(d)
il gestore del mercato che gestisce un OTF;
(2) «classe di attività»: ciascuna delle categorie di strumenti finanziari elencate all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2016:824:oj#art-1