Art. 2

Informazioni da comunicare sugli MTF e sugli OTF

In vigore dal 25 mag 2016
Informazioni da comunicare sugli MTF e sugli OTF 1.   Il gestore comunica all'autorità competente le informazioni seguenti: (a) classi di attività degli strumenti finanziari negoziati nell'MTF o nell'OTF; (b) norme e procedure applicate per mettere gli strumenti finanziari a disposizione per la negoziazione, con indicazione delle modalità di pubblicazione applicate per rendere pubbliche le informazioni; (c) norme e procedure applicate per assicurare obiettività e non discriminazione nella concessione dell'accesso ai sistemi di negoziazione, con indicazione delle modalità di pubblicazione applicate per rendere pubbliche le informazioni; (d) misure e procedure applicate per assicurare la disponibilità pubblica di informazioni sufficienti a permettere agli utenti dell'MTF o dell'OTF di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura dell'utente sia della classe degli strumenti finanziari negoziati; (e) sistemi, procedure e modalità applicati per assicurare il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 48 e 49 della direttiva 2014/65/UE; (f) descrizione dettagliata dei dispositivi volti ad agevolare la fornitura di liquidità al sistema, quali i sistemi di market making; (g) dispositivi e procedure applicati per monitorare le operazioni a norma dell'articolo 31 della direttiva 2014/65/UE; (h) norme e procedure applicate per la sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione a norma dell'articolo 32 della direttiva 2014/65/UE; (i) modalità applicate per adempiere gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione che si applicano agli strumenti finanziari negoziati e alla funzionalità di negoziazione dell'MTF o dell'OTF; queste informazioni sono corredate di informazioni sull'intenzione di avvalersi delle esenzioni previste dagli del regolamento (UE) n. 600/2014 e della pubblicazione differita prevista dallo stesso regolamento, ; (j) misure applicate per il regolamento efficiente delle operazioni eseguite nel sistema che gestisce e per assicurare che gli utenti siano a conoscenza delle rispettive responsabilità al riguardo; (k) elenco dei membri o partecipanti dell'MTF o dell'OTF che gestisce. 2.   Il gestore comunica all'autorità competente una descrizione dettagliata del funzionamento del sistema di negoziazione che gestisce indicando: (a) se il sistema opera a voce, per via telematica o secondo una funzionalità ibrida; (b) in caso di sistema di negoziazione telematico o ibrido, la natura di qualsiasi algoritmo o programma usato per abbinare gli interessi di negoziazione ed eseguirli; (c) in caso di sistema di negoziazione a voce, le regole e i protocolli applicati per abbinare gli interessi di negoziazione ed eseguirli; (d) una descrizione che illustra in che modo il sistema di negoziazione risponde a ciascun elemento della definizione di MTF o OTF. 3.   Il gestore informa l'autorità competente del modo e dei casi in cui l'esercizio dell'MTF o dell'OTF determinerà potenziali conflitti tra gli interessi del sistema stesso, del relativo gestore o dei proprietari e il sano funzionamento dell'MTF o dell'OTF. Il gestore indica le procedure e modalità applicate per adempiere gli obblighi imposti dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE. 4.   Il gestore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni sulle modalità di esternalizzazione applicate per quanto riguarda la gestione e l'esercizio o la sorveglianza dell'MTF o dell'OTF: (a) provvedimenti organizzativi atti a individuare i rischi inerenti alle attività esternalizzate e a monitorare le attività esternalizzate; (b) accordo contrattuale tra il gestore e il prestatore del servizio esternalizzato nel quale sono stabiliti la natura, la portata, le finalità e il livello di servizio concordati. 5.   Il gestore informa l'autorità competente dei legami che intrattiene con un mercato regolamentato, un MTF, un OTF o un internalizzatore sistematico di sua proprietà e delle partecipazioni che lo legano ad esso.
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