Art. 5

Dimensioni e rischio sistemico

In vigore dal 23 mag 2016
Dimensioni e rischio sistemico 1.   L'autorità di risoluzione tiene conto delle disposizioni dell'articolo 44 della direttiva 2014/59/UE per gli enti e i gruppi individuati dall'autorità competente come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o come altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) e per qualsiasi altro ente che, a giudizio dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione, presenta ragionevoli probabilità di comportare un rischio sistemico in caso di dissesto e che non rientra nell'ambito di applicazione dell', paragrafo 2. 2.   Nei casi in cui l'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE subordina la fissazione del MREL a una decisione congiunta del collegio di risoluzione, le informazioni fornite ai membri del collegio documentano e illustrano le rettifiche al ribasso operate per stimare i requisiti patrimoniali in esito alla risoluzione a norma dell', paragrafo 3, per gli enti individuati dall'autorità competente come G-SII o O-SII, compresi gli enti al loro interno, e per qualsiasi altro ente che, a giudizio dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione, presenta ragionevoli probabilità di comportare un rischio sistemico in caso di dissesto.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2016/1450 — Dimensioni e rischio sistemico | Portale Normativo