Art. 3

Esclusione dal bail-in o cessione parziale che costituiscono un impedimento alla possibilità di risoluzione

In vigore dal 23 mag 2016
Esclusione dal bail-in o cessione parziale che costituiscono un impedimento alla possibilità di risoluzione 1.   L'autorità di risoluzione individua le passività che sono escluse dal bail-in a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE o che sono ragionevolmente suscettibili di esclusione totale o parziale dal bail-in a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, della stessa direttiva, ovvero di cessione integrale a un ricevente mediante il ricorso ad altri strumenti di risoluzione in base al piano di risoluzione. 2.   Fatto salvo l', se una passività atta a rientrare nel MREL è individuata come passività potenzialmente esclusa, in parte o in toto, a norma del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione provvede a che il MREL sia sufficiente ai fini dell'importo per l'assorbimento delle perdite determinato conformemente all' e a conseguire l'importo della ricapitalizzazione determinato a norma dell' senza svalutazione o conversione di tali passività. 3.   L'autorità di risoluzione determina se le passività individuate a norma del paragrafo 1 siano, nella gerarchia dei creditori relativa alla procedura di insolvenza, di pari rango o di rango subordinato rispetto alle classi di passività cui appartengono le passività atte a rientrare nel MREL e, per ciascuna di tali classi, se l'importo delle passività individuate rappresenti oltre il 10 % della classe. Se determina che le condizioni previste al primo comma sono soddisfatte, l'autorità di risoluzione valuta anche se la necessità di assorbire le perdite e di concorrere alla ricapitalizzazione, alla quale, se non fossero escluse dal bail-in, dovrebbero rispondere le passività di cui al primo comma, possa essere soddisfatta dalle passività atte a rientrare nel MREL e non escluse dall'assorbimento delle perdite o dalla ricapitalizzazione senza intaccare le garanzie previste per i creditori all'articolo 73 della direttiva 2014/59/UE. 4.   L'autorità di risoluzione tiene traccia di tutte le ipotesi, le valutazioni o altre informazioni usate per determinare che il MREL soddisfa le condizioni previste al paragrafo 3.
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