Art. 2

Determinazione dell'importo necessario all'ente per continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività e per conservare la fiducia del mercato

In vigore dal 23 mag 2016
Determinazione dell'importo necessario all'ente per continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività e per conservare la fiducia del mercato 1.   L'autorità di risoluzione determina l'importo della ricapitalizzazione necessario per attuare la strategia di risoluzione prescelta secondo le indicazioni scaturite dalla pianificazione della risoluzione. 2.   Se dalla valutazione della possibilità di risoluzione emerge che la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza è fattibile e credibile, l'importo della ricapitalizzazione è pari a zero, a meno che l'autorità di risoluzione decida che è necessario un importo positivo considerando che la liquidazione non permetterebbe di conseguire gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura consentita da una strategia di risoluzione alternativa. 3.   L'autorità di risoluzione stima il fabbisogno di capitale regolamentare dell'ente in esito all'attuazione della strategia di risoluzione prescelta basandosi sulle più recenti segnalazioni del valore del pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o, secondo i casi, del denominatore del coefficiente di leva finanziaria, salvo se valgono entrambi i fattori seguenti: a) il piano di risoluzione indica, spiega e quantifica la variazione del fabbisogno di capitale regolamentare che consegue immediatamente all'azione di risoluzione; b) la valutazione della possibilità di risoluzione considera che la variazione di cui alla lettera a) sia fattibile e credibile senza compromettere la prestazione delle funzioni essenziali da parte dell'ente e senza ricorrere al sostegno finanziario straordinario se non sotto forma di contributo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione nel rispetto dell'articolo 101, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e dei principi che ne disciplinano l'uso previsti all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, della medesima direttiva. 4.   Qualora la variazione di cui al paragrafo 3 dipenda dall'operato di un acquirente di attività o di linee di business dell'ente soggetto a risoluzione ovvero dall'operato di terzi, l'autorità di risoluzione trasmette all'autorità competente una spiegazione circostanziata circa la fattibilità e credibilità della variazione. 5.   L'importo della ricapitalizzazione è almeno pari all'importo necessario per soddisfare i requisiti patrimoniali applicabili che permettono di rispettare le condizioni di autorizzazione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta. 6.   I requisiti patrimoniali di cui al paragrafo 5 sono: a) i requisiti di fondi propri ai sensi degli articoli 92 e 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, che comprendono: i) un coefficiente di capitale primario di classe 1 pari al 4,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio; ii) un coefficiente di capitale di classe 1 pari al 6 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio; iii) un coefficiente di capitale totale pari all'8 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio; b) l'eventuale obbligo di detenere fondi propri superiori al requisito previsto alla lettera a), in particolare a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE; c) il requisito minimo di Basilea I ai sensi dell'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013; d) l'obbligo di coefficiente di leva finanziaria applicabile. 7.   L'importo della ricapitalizzazione comprende anche l'eventuale importo aggiuntivo che l'autorità di risoluzione reputa necessario per conservare una sufficiente fiducia del mercato dopo la risoluzione. 8.   Il normale importo aggiuntivo è pari al requisito combinato di riserva di capitale precisato al capo 4, sezione I, della direttiva 2013/36/UE che l'ente dovrebbe soddisfare una volta applicati gli strumenti di risoluzione. L'importo aggiuntivo imposto dall'autorità di risoluzione può essere inferiore all'importo normale se l'autorità determina che esso sarebbe sufficiente a mantenere la fiducia del mercato e ad assicurare sia la continuità della funzioni economiche essenziali dell'ente sia l'accesso al finanziamento senza ricorso al sostegno finanziario straordinario se non sotto forma di contributo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione nel rispetto dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 44, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2014/59/UE. La valutazione dell'importo necessario per conservare la fiducia del mercato considera se la posizione patrimoniale dell'ente risultante dalla risoluzione sarebbe adeguata rispetto alla situazione patrimoniale corrente degli enti analoghi. 9.   In consultazione con l'autorità competente e considerate le informazioni ricevute dall'autorità competente circa il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente ai sensi dell', l'autorità di risoluzione può giungere alla conclusione che, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione, sia fattibile e credibile, nonostante il paragrafo 3, non applicare, in tutto o in parte, il requisito aggiuntivo di fondi propri o i requisiti di riserva di capitale cui l'entità è sottoposta al momento. In tal caso, la parte non applicata del requisito può non essere computata nella determinazione dell'importo della ricapitalizzazione. 10.   La valutazione prevista al paragrafo 7 tiene conto delle risorse patrimoniali di altre entità del gruppo che, in esito alla risoluzione, sarebbero disponibili in modo fattibile e credibile per sostenere la fiducia del mercato nell'ente, relativamente alle entità che: a) sono filiazioni di un gruppo soggetto a un MREL su base consolidata; b) in esito all'attuazione della strategia di risoluzione prescelta continuerebbero a soddisfare la condizione prevista alla lettera a); c) in esito all'attuazione della strategia di risoluzione prescelta non sarebbero tenute a mantenere su base individuale la fiducia del mercato e l'accesso ai finanziamenti. 11.   Laddove in esito all'attuazione della strategia di risoluzione prescelta le attività, le passività o le linee di business dell'ente debbano essere suddivise fra più entità, i rimandi agli importi delle esposizioni al rischio e ai requisiti patrimoniali contenuti nei paragrafi da 1 a 10 sono intesi come rimandi agli importi complessivi di tutte le entità.
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