Art. 6

Contributo del sistema di garanzia dei depositi al finanziamento della risoluzione

In vigore dal 23 mag 2016
Contributo del sistema di garanzia dei depositi al finanziamento della risoluzione 1.   L'autorità di risoluzione può abbassare il MREL in considerazione dell'ammontare con cui il sistema di garanzia dei depositi è chiamato a concorrere al finanziamento della strategia di risoluzione prescelta a norma dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. 2.   L'entità della riduzione del requisito si basa su una valutazione credibile del potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi e risponde almeno ai criteri seguenti: a) è inferiore a una stima prudente delle perdite potenziali che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, tenuto conto del grado di priorità attribuito al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE; b) è inferiore al limite del contributo del sistema di garanzia dei depositi previsto all'articolo 109, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE; c) tiene conto del rischio complessivo che il sistema di garanzia dei depositi esaurisca i mezzi finanziari disponibili dovendo contribuire a più dissesti bancari o risoluzioni; d) è conforme alle altre disposizioni di diritto nazionale applicabili e ai compiti e responsabilità dell'autorità responsabile del sistema di garanzia dei depositi. 3.   Previa consultazione dell'autorità responsabile del sistema di garanzia dei depositi, l'autorità di risoluzione documenta l'approccio seguito per la valutazione del rischio complessivo che il sistema di garanzia dei depositi esaurisca i mezzi finanziari disponibili e, a condizione che tale rischio non sia eccessivo, applica la riduzione del requisito conformemente al paragrafo 1.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2016/1450 — Contributo del sistema di garanzia dei depositi al finanziamento della risoluzione | Portale Normativo