Art. 7

In vigore dal 11 mag 2016
Un prodotto approvato in quanto prodotto a prezzo graduato ed elencato nell'allegato I resta in tale elenco fintantoché sono soddisfatte le condizioni di cui all' e sono presentate alla Commissione relazioni annuali sulla vendite a norma dell'. Il richiedente è tenuto a informare la Commissione di ogni cambiamento intervenuto nell'ambito di applicazione o nelle condizioni di cui all', per assicurare il rispetto dei relativi requisiti.
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