Art. 3
In vigore dal 11 mag 2016
Il prezzo graduato di cui all', paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento può, a scelta del richiedente, essere:
a)
non superiore alla percentuale stabilita nell'allegato III del prezzo medio ponderato franco fabbrica applicato da un fabbricante nei mercati dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per lo stesso prodotto al momento della domanda, oppure,
b)
pari ai costi di produzione diretti del fabbricante, maggiorati della percentuale massima stabilita nell'allegato III.
Storico versioni
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