Art. 12
In vigore dal 11 mag 2016
1. La Commissione controlla annualmente i volumi delle esportazioni dei prodotti a prezzi graduati elencati nell'allegato I ed esportati nei paesi di destinazione in base alle informazioni fornitele dai fabbricanti e dagli esportatori di prodotti farmaceutici. A tal fine la Commissione emette un modulo standard. I fabbricanti e gli esportatori sono tenuti a presentare ogni anno alla Commissione relazioni di carattere riservato sulle vendite di ciascun prodotto a prezzo graduato.
2. La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati, compresi i volumi esportati nel contesto di un accordo di partenariato convenuto fra il fabbricante e il governo di un paese di destinazione. La relazione esamina la gamma dei paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali di applicazione dell'.
3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dall'invio della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'applicazione del presente regolamento.
4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo la data di presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
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