Art. 18
Condizioni per il corretto funzionamento
In vigore dal 15 apr 2016
Condizioni per il corretto funzionamento
Ai fini dell' del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che le superfici interessate siano mantenute in buone condizioni vegetative, che l'applicazione della misura di cui a tale articolo non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative e che sia possibile effettuare controlli sulla corretta esecuzione delle operazioni e delle azioni.
In relazione a tali obiettivi, gli Stati membri possono applicare restrizioni alla misura in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ad esempio tenendo conto dei diversi tempi di maturazione delle singole varietà, dei rischi ambientali o fitosanitari o del metodo da usare per eseguire la misura.
Gli Stati membri possono adottare altre condizioni per il corretto funzionamento della misura di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1149:oj#art-18