Art. 20
Azioni non ammissibili
In vigore dal 15 apr 2016
Azioni non ammissibili
1. In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (10) o di avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale ai sensi dell', paragrafo 16, di detto regolamento, non è erogato alcun sostegno a favore della vendemmia verde.
2. In caso di danno totale o parziale subito tra la data del pagamento del sostegno a favore della vendemmia verde e il periodo della vendemmia, non può essere erogata alcuna compensazione finanziaria nell'ambito dell'assicurazione del raccolto per la perdita di reddito subita sulla superficie che ha già beneficiato del sostegno.
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