Art. 47

Ammissibilità delle spese amministrative

In vigore dal 15 apr 2016
Ammissibilità delle spese amministrative 1.   Le spese amministrative sostenute dal beneficiario del sostegno di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal beneficiario del sostegno di cui all' del medesimo regolamento sono considerate ammissibili al sostegno se sono legate alla preparazione, all'attuazione o al follow-up della specifica operazione finanziata o della relativa azione. Ai fini dell' del regolamento (UE) n. 1308/2013, i costi degli audit esterni sono considerati ammissibili al sostegno se tali audit sono effettuati da un organismo esterno indipendente e qualificato. 2.   Le spese amministrative di cui al paragrafo 1 sono considerate ammissibili se non superano il 4 % dei costi ammissibili totali di realizzazione dell'operazione. 3.   Gli Stati membri possono decidere se le spese amministrative di cui al paragrafo 1 siano ammissibili sulla base di un importo forfettario o dei costi effettivi stabiliti sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari. In quest'ultimo caso, il calcolo di tali costi si basa su principi, norme e metodi contabili utilizzati nello Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.
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Art. 47 Regolamento (UE) 2016/1149 — Ammissibilità delle spese amministrative | Portale Normativo