Art. 48
Ammissibilità dell'imposta sul valore aggiunto
In vigore dal 15 apr 2016
Ammissibilità dell'imposta sul valore aggiunto
1. L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all', paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (12).
2. Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.
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