Art. 18 · Condizioni per il corretto funzionamento

Art. 18

Condizioni per il corretto funzionamento

In vigore dal 15 apr 2016
Condizioni per il corretto funzionamento Ai fini dell' del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che le superfici interessate siano mantenute in buone condizioni vegetative, che l'applicazione della misura di cui a tale articolo non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative e che sia possibile effettuare controlli sulla corretta esecuzione delle operazioni e delle azioni. In relazione a tali obiettivi, gli Stati membri possono applicare restrizioni alla misura in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ad esempio tenendo conto dei diversi tempi di maturazione delle singole varietà, dei rischi ambientali o fitosanitari o del metodo da usare per eseguire la misura. Gli Stati membri possono adottare altre condizioni per il corretto funzionamento della misura di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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