Art. 9

Modalità supplementari per la diffusione di sintesi o estratti delle raccomandazioni

In vigore dal 9 mar 2016
Modalità supplementari per la diffusione di sintesi o estratti delle raccomandazioni 1.   Oltre a comunicare le informazioni previste all', la persona che diffonde una sintesi o un estratto della raccomandazione prodotta da un terzo provvede a che la sintesi o l'estratto: a) sia chiaro e univoco; b) sia identificato come sintesi o come estratto; c) identifichi con chiarezza la raccomandazione originaria. 2.   La persona di cui al paragrafo 1 provvede altresì a mettere a disposizione le informazioni sulla persona che ha prodotto la raccomandazione previste agli articoli da 2 a 6 direttamente nella sintesi e nell'estratto stessi oppure mediante riferimento al luogo in cui le persone che ricevono la sintesi o l'estratto della raccomandazione possono accedervi gratuitamente.
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