Art. 8

Modalità di diffusione delle raccomandazioni

In vigore dal 9 mar 2016
Modalità di diffusione delle raccomandazioni 1.   La persona che diffonde raccomandazioni prodotte da un terzo comunica alle persone che le ricevono le informazioni seguenti: a) la propria identità in modo chiaro e visibile; b) qualsiasi rapporto o circostanza che è ragionevole attendersi possa compromettere la presentazione corretta della raccomandazione, compresi gli interessi o i conflitti di interesse nei confronti dello strumento finanziario o dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente; c) la data e l'ora di prima diffusione della raccomandazione. 2.   La persona di cui al paragrafo 1 che è un'impresa di investimento, un ente creditizio ovvero una persona fisica o giuridica che lavora per un'impresa di investimento o un ente creditizio in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro, comunica alle persone che ricevono la raccomandazione, oltre alle informazioni previste al medesimo paragrafo, le informazioni seguenti: a) l'identità dell'autorità competente; b) i propri interessi o l'indicazione dei conflitti di interesse di cui all' e all', paragrafi 1 e 2, a meno che agisca come canale di diffusione delle raccomandazioni prodotte all'interno dello stesso gruppo senza alcuna discrezionalità quanto alla scelta della raccomandazione da diffondere.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2016/958 — Modalità di diffusione delle raccomandazioni | Portale Normativo