Art. 10

Modalità supplementari per la diffusione delle raccomandazioni modificate sostanzialmente

In vigore dal 9 mar 2016
Modalità supplementari per la diffusione delle raccomandazioni modificate sostanzialmente 1.   Oltre a comunicare le informazioni previste all', la persona che diffonde una raccomandazione prodotta da un terzo che è stata modificata sostanzialmente provvede a che la raccomandazione indichi chiaramente e in modo circostanziato la modifica sostanziale apportata. 2.   La persona di cui al paragrafo 1 adempie gli obblighi imposti dagli articoli da 2 a 5 limitatamente alla modifica sostanziale e include nella raccomandazione modificata sostanzialmente un riferimento al luogo in cui le persone che la ricevono possono accedere gratuitamente alle informazioni sulla persona che ha prodotto la raccomandazione originaria previste agli articoli da 2 a 6.
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