Art. 9
Modalità supplementari per la diffusione di sintesi o estratti delle raccomandazioni
In vigore dal 9 mar 2016
Modalità supplementari per la diffusione di sintesi o estratti delle raccomandazioni
1. Oltre a comunicare le informazioni previste all', la persona che diffonde una sintesi o un estratto della raccomandazione prodotta da un terzo provvede a che la sintesi o l'estratto:
a)
sia chiaro e univoco;
b)
sia identificato come sintesi o come estratto;
c)
identifichi con chiarezza la raccomandazione originaria.
2. La persona di cui al paragrafo 1 provvede altresì a mettere a disposizione le informazioni sulla persona che ha prodotto la raccomandazione previste agli articoli da 2 a 6 direttamente nella sintesi e nell'estratto stessi oppure mediante riferimento al luogo in cui le persone che ricevono la sintesi o l'estratto della raccomandazione possono accedervi gratuitamente.
Storico versioni
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